Nuovo contratto collettivo magazzini di frutta in sintesi

Nuovo contratto collettivo provinciale dei magazzini di frutta altoatesini: Le trattative per il rinnovo del contratto collettivo si sono concluse nel mese di luglio e l’accordo raggiunto, sottoscritto ad agosto da tutti i Sindacati, prevede alcune importanti novità.

Ecco le più importanti:

  • Conferma definitiva del monte ore minimo garantito di 1.440 ore di lavoro a stagione
  • Nel caso la riassunzione per la nuova stagione avvenga in ritardo rispetto alla data indicata sul modulo per il diritto di precedenza:
    • Indennizzo pari al 20% della retribuzione dopo 30 giorni
    • Indennizzo pari al 40% della retribuzione dopo 45 giorni
      (salvo calamità o cause di forza maggiore)
  • Prima pausa sempre pagata per chi lavora part-time, sia la mattina che il pomeriggio
  • In caso di utilizzo degli straordinari come riposi compensativi, la maggiorazione è sempre da corrispondere, economicamente oppure sotto forma di ulteriori ore di permesso
  • Aumento al 100% della maggiorazione per lavoro nei giorni di riposo (domenica)
  • Aumento da 5 a 7 € dell’indennità per il lavoro di sabato, anche quando non è straordinario
  • In caso di interruzione anticipata del lavoro ai sensi dell’art.7, l’interruzione va comunicata al personale entro le ore 18.00 del giorno precedente
  • Permessi per i lavoratori che diventano padri: i due giorni previsti dal contratto in occasione della nascita di un figlio si sommano a quelli previsti per legge (per l’anno 2020 si hanno quindi: 7 gg Inps + 2 gg azienda = 9 gg totali pagati al 100%)
  • Periodo di conservazione del posto di lavoro per malattie lunghe: è stato chiarito che i 180 giorni di comporto previsti dal contratto sono da intendersi per anno solare
  • In caso di malattia più lunga di 14 giorni vengono indennizzati agli OTD (stagionali) anche i primi tre giorni di carenza con il 90% della retribuzione
  • 15% di integrazione agli OTI in caso di CIG, a partire dal primo giorno di cassa integrazione (e non più solo a partire dalla quarta settimana)
  • Art. 31bis; viene individuata in ogni magazzino una referente per il personale femminile, alla quale ci si potrà rivolgere in particolare per materie inerenti salute e sicurezza sul lavoro
  • Aumento salariale: 1,4% di aumento a partire dal 1 gennaio 2020 sia sulla paga base che sul premio di produzione e, di conseguenza, sull’indennità stagionale; l’aumento sarà inserito a partire dalle buste paga di settembre 2020 e per il periodo pregresso verrà pagato in cifra unica (“una tantum”), calcolata sulla base delle ore di lavoro prestate fino ad agosto 2020.
  • Decorrenza e durata del contratto: dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2023 (la parte economica scadrà il 31/12/2021).

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