Incremento pensione / Erhöhung der Rente

Con sentenza n. 152/2020 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 38 della L. 448/2001, con il quale fu introdotta la pensione “incrementata al milione di Lire” per le persone a basso reddito, nella parte in cui si prevedeva che gli invalidi civili assoluti avessero diritto all’incremento soltanto a partire dal 60° anno di vita.

La Corte ha invece stabilito che l’incremento spetta a tutti gli invalidi civili assoluti, ciechi civili assoluti e sordi di età superiore ai 18 anni che percepiscono una pensione di invalidità civile e che non superano determinate soglie massime di reddito.

Con decorrenza retroattiva dal 1° agosto 2020 la pensione agli invalidi civili assoluti, ciechi civili assoluti e sordi può pertanto essere aumentata fino ad un importo massimo mensile di 651,51 euro (incremento al milione) a condizione che:

a) il reddito personale dell’assistito, comprensivo della pensione di invalidità civile e dell’assegnosociale, percepito nel 2019 non sia superiore a 8.469,63 Euro ed inoltre, in caso di richiedente coniugato,

b) la somma del reddito dellassistito e di quello del coniuge percepiti nel 2019 non superi la soglia massima di 14.447,42 Euro.

Invece non concorrono al calcolo reddituale i seguenti redditi: il reddito della casa di abitazione, lepensioni di guerra, l’indennità di accompagnamento, l’assegno di cura, l’importo aggiuntivo di 300.000 lire (154,94 euro) previsto dal comma 7 dell’articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i trattamenti di famiglia (compreso lassegno provinciale per i figli) , l’indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.

Per poter verificare leventuale diritto all'incremento della pensione con decorrenza retroattiva dal mese di agosto la persona interessata dovrà comunicare all'Agenzia entro il 30/11/2020 i suoi redditi personali e quelli del coniuge, se presente, percepiti nellanno 2019 compilando il relativo modulo.

Ai fini della valutazione del requisito reddituale concorrono i redditi di qualsiasi natura, ossia i redditi assoggettabili ad IRPEF, sia a tassazione corrente che a tassazione separata, i redditi tassati alla fonte, i redditi esenti da IRPEF, sia del titolare che del coniuge.

Al fine di dare seguito a quanto disposto dalla Corte costituzionale la Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico ha inviato a circa 1.700 invalidi, ciechi e sordi della nostra provincia che attualmente percepiscono una pensione di invalidità civile ai sensi della L.P. 46/1978 la nota informativa che trovate in allegato unitamente al modulo che chiediamo venga compilato nel caso in cui l’invalido ritenga di avere diritto all’integrazione.

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