MODELLO 730 / RPF

CHE COS’È IL MODELLO 730

Il mod. 730, dedicato principalmente ai lavoratori dipendenti e pensionati, rappresenta un modo semplice di presentare la dichiarazione dei redditi con i seguenti vantaggi:

 

  • è semplice da compilare;
  • non richiede calcoli perchĂŠ sono effettuati dal Caf;
  • eventuali rimborsi o pagamenti di imposte sono effettuati direttamente dal sostituto d’imposta con la retribuzione di luglio o, in caso di pensione, a partire dal mese di agosto. Ne caso di dipendenti  senza sostituto il rimborso sarĂ  effettuato dall’Agenzia delle Entrate;
  • è possibile compensare eventuali crediti IRPEF con altre imposte da pagare (es. Imu, cedolare secca, ecc);
  • meno controlli sulla dichiarazione da parte dell’Amministrazione se il modello è presentato ad un CAF o ad un professionista abilitato, perchĂŠ in questo caso è previsto obbligatoriamente il controllo della documentazione e l’apposizione del visto di conformitĂ ;
  • sono previste garanzie assicurative che salvaguardano il contribuente in caso di errori.

PRESENTAZIONE AL CAF

Rivolgendosi al CAF il contribuente deve sempre consegnare la documentazione tributaria giustificativa dei dati da riportare nella dichiarazione (es. C.U., documenti relativi agli oneri deducibili e detraibili, altri redditi, visure catastali, ecc), sia che venga conferita delega all’accesso della Precompilata sia che non venga conferita.

 

 

Il Caf verifica la correttezza dei dati inseriti in dichiarazione ed appone il visto di conformitĂ  (ossia certifica la correttezza dei dati).

QUANDO SI PRESENTA

La dichiarazione dei redditi deve essere presentata entro il:

 

  • 23 luglio direttamente sul sito dell’Agenzia delle entrate – modello 730 Precompilato;
  • 7 luglio al proprio Sostituto d’imposta;
  • 23 luglio a un CAF dipendente o a un professionista abilitato.

CHI PUÒ PRESENTARE IL 730

Possono utilizzare il modello 730 i contribuenti che devono dichiarare:

 

• redditi di lavoro dipendente e/o assimilati;
• redditi dei terreni e dei fabbricati;
• redditi di capitale;
• redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA;
• alcuni redditi diversi;
• alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata.

Il modello 730 può essere presentato anche:

 

  • da chi, pur dovendo dichiarare redditi di lavoro dipendente o assimilati, non ha, al momento della presentazione un sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) tenuto ad effettuare le operazioni di conguaglio; in tal caso l’eventuale credito risultante dalla dichiarazione viene rimborsato direttamente dall’Agenzia delle entrate mentre l’eventuale debito viene pagato direttamente dal contribuente con modello F24;
  •  in forma congiunta dai coniugi;
  • per conto di persone incapaci, compresi i minori.

IMPORTANTE

I componenti dell’unione civile possono fruire degli stessi benefici fiscali riservati alle coppie sposate.

I componenti dell’Unione Civile possono, quindi, fruire delle detrazioni previste per il coniuge a carico per l’altro componente della coppia. Inoltre, così come avviene con il coniuge a carico che permette anche detrazioni, anche per il partner a carico sono previste detrazioni fiscali per quel che riguarda le spese mediche e per le spese sostenute a favore del partner.

Si specifica, però, che tale equiparazione fiscale è valida soltanto per i componenti dell’unione civile ma non per i componenti  delle coppie conviventi di fatti che non sono equiparati dalla legge ai componenti delle coppie sposate.

CHI NON PUÒ PRESENTARE IL 730

Non possono utilizzare il modello 730 e devono presentare Modello REDDITI (ex modello Unico)
i contribuenti che:

• devono dichiarare redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione o redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA;

• devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: IVA, IRAP, sostituti d’imposta Modello 770;

• non sono residenti in Italia nell’anno di presentazione della dichiarazione e in quello precedente;

• devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.

ERRORI E DIMENTICANZE

Se il contribuente si accorge di non aver indicato nella dichiarazione un elemento che doveva essere inserito, può procedere alla relativa correzione.

 

Se l’integrazione o la rettifica comporta un maggiore credito o un minor debito il contribuente può scegliere di:

 

  • presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 completo di tutte le sue parti, barrando la relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio;
  • presentare un Modello REDDITI Persone Fisiche (ex modello Unico), richiedendo eventualmente il rimborso della differenza a credito ovvero rimandando l’eccedenza alla successiva dichiarazione.

 

Se invece l’integrazione o la rettifica comporta un minor credito o un maggior debito, si può effettuare la correzione utilizzando il Modello REDDITI Persone fisiche integrativo.

IMPORTANTE

L’art. 5, D.L. n. 193/2016 uniforma il termine di presentazione delle dichiarazioni integrative, sia a sfavore che a favore del contribuente. Ci sarà tempo fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione incompleta o infedele per correggere eventuali

 

IN PRIMO PIANO - dalle CATEGORIE

Image 08 Febbraio 2021
Notiziario Febbraio 2021-1
08 Febbraio 2021
Comunicato stampa Alto Adige
Image 19 Gennaio 2021
News UE