I.S.E.E.

CHE COSA È L’ISEE

L’ISEE è l’indicatore che serve per valutare la situazione economica dei nuclei familiari da utilizzare per l’accesso alle prestazioni sociali e sociosanitarie erogate dai vari Enti erogatori e costituisce livello essenziale. Ciò significa che gli enti erogatori sono tenuti a utilizzare l’ISEE come indicatore della situazione economica, e i cittadini sono garantiti del fatto che la loro condizione economica è valutata secondo criteri equi, definiti univocamente su tutto il territorio nazionale. Gli enti erogatori possono prevedere, accanto all’ISEE, criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari, per caratterizzare, in autonomia, le loro politiche sociali.
La situazione economica è valutata tenendo conto del reddito di tutti i componenti, del loro patrimonio (valorizzato al 20%) e, attraverso una scala di equivalenza, della composizione del nucleo familiare (numero dei componenti e loro caratteristiche).

ISEE = (somma dei redditi al netto delle franchigie) + 20% * (somma dei patrimoni al netto delle franchigie)

La riforma dell’ISEE, introdotta con l’articolo 5 del decreto “Salva Italia” (d.l. n. 201/2011) ed attuata con il Decreto n. 159/2013, ha previsto quanto segue:

  • l’adozione di una nozione di reddito disponibile finalizzata all’inclusione anche di somme fiscalmente esenti;
  • il miglioramento della capacità selettiva dell’indicatore mediante una maggiore valorizzazione della componente patrimoniale;
  • una specifica attenzione alle tipologie familiari con carichi particolarmente gravosi, e in particolare le famiglie numerose (con tre o più figli) e quelle con persone con disabilità;
  • una differenziazione dell’indicatore in riferimento al tipo di prestazione richiesta;
  • il rafforzamento del sistema dei controlli, riducendo le situazioni di accesso indebito alle prestazioni agevolate.

CONTROLLI

La principale novità del nuovo indicatore consiste nella raccolta delle informazioni dalle banche dati INPS e Anagrafe tributaria e nel rafforzamento dei controlli
Con le nuove regole una parte dei dati utili per il calcolo dell’ISEE sarà autocertificata, mentre i dati fiscalmente dichiarati e i trattamenti erogati dall’INPS saranno forniti dall’Istituto previdenziale.
Il patrimonio mobiliare verrà controllato ex ante con riferimento alla esistenza di conti non dichiarati ed ex post con la creazione di liste selettive per controlli sostanziali della Guardia di Finanza, laddove si verifichino omissioni e difformità. Inoltre, al fine di evitare atteggiamenti elusivi, dovrà essere dichiarata, per i conti di deposito ed i conti correnti, bancari e postali, la giacenza media annua.

REDDITO DISPONIBILE

È stata introdotta una nozione di reddito più ampia rispetto al passato in quanto, oltre al reddito complessivo ai fini Irpef, devono essere considerati anche tutti i redditi tassati con regimi sostitutivi o a titolo di imposta (es. contribuenti minimi, cedolare secca sugli affitti, premi di produttività, ecc.), tutti i redditi esenti e quindi anche tutti i trasferimenti monetari ottenuti dalla Pubblica Amministrazione (assegni al nucleo familiare, pensioni di invalidità, assegno sociale, indennità di accompagnamento, ecc.), i redditi figurativi degli immobili non locati e delle attività mobiliari. Vengono sottratti gli assegni corrisposti al coniuge in seguito a separazione o divorzio, destinati al mantenimento del coniuge e dei figli (precedentemente valorizzati sia nell’ISEE del ricevente che in quello del datore).

ISEE CORRENTE

L’ISEE fa riferimento al reddito del secondo anno solare precedente a quello di presentazione della DSU (esempio: DSU presentata nel 2015 si farà riferimento al reddito/trattamenti 2013). Considerato, però, la situazioni di crisi economica, è stata introdotta la possibilità di calcolare un ISEE corrente, riferito cioè ad un periodo di tempo più ravvicinato, in caso di variazioni superiori al 25% dell’indicatore della situazione reddituale dovute a variazioni della situazione lavorativa, quali: risoluzione, sospensione o riduzione dell’attività lavorativa dei lavoratori a tempo indeterminato; mancato rinnovo contratto di lavoro a tempo determinato o contratti di lavoro atipico; cessazione di attività per i lavoratori autonomi.

ISEE PRESTAZIONI AGEVOLATE DI NATURA SOCIO-SANITARIA

È data facoltà al disabile, maggiorenne richiedente prestazioni di natura socio sanitaria, di considerare un nucleo RIDOTTO individuato esclusivamente dal beneficiario, il coniuge e i figli minorenni e maggiorenni se fiscalmente a carico, con l’esclusione di altri eventuali componenti la famiglia anagrafica (esempio: il disabile adulto che vive con i propri genitori costituisce nucleo a sé).
Per le sole prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo si tiene conto della condizione economica anche dei figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare da considerarsi come componenti aggiuntive.
Inoltre, al fine di evitare comportamenti opportunistici, le donazioni di cespiti parte del patrimonio immobiliare del beneficiario avvenute successivamente alla prima richiesta di ricovero continuano ad essere valorizzate nel patrimonio del donante così come quelle effettuate nei 3 anni precedenti la richiesta di ricovero, se in favore di persone tenute agli alimenti (art. 433 c.c.).

ISEE PRESTAZIONI AGEVOLATE RIVOLTE A BENEFICIARI MINORENNI

Per le prestazioni a favore di minorenni si tiene conto della condizione economica di entrambi i genitori. Pertanto, il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l’altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non sia effettivamente assente dal nucleo (genitore coniugato o con altri figli avuti da persona diversa dall’altro genitore; genitori separati/divorziati). Tale previsione differenzia la situazione del nucleo familiare in cui il genitore è davvero solo (per morte o allontanamento o irreperibilità dell’altro genitore o costituzione di un’altra famiglia) da quella in cui l’altro genitore naturale ha semplicemente altra residenza anagrafica. I genitori non conviventi che abbiano formato un nuovo nucleo familiare (genitore coniugato con altra persona o con figli avuti da persona diversa dall’altro genitore o genitori separati/divorziati) sono considerati componente aggiuntiva, tenendo in considerazione reddito e patrimonio del solo genitore esterno al nucleo familiare.

ISEE PRESTAZIONI AGEVOLATE RIVOLTE A BENEFICIARI MINORENNI

Per le prestazioni a favore di minorenni si tiene conto della condizione economica di entrambi i genitori. Pertanto, il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l’altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non sia effettivamente assente dal nucleo (genitore coniugato o con altri figli avuti da persona diversa dall’altro genitore; genitori separati/divorziati). Tale previsione differenzia la situazione del nucleo familiare in cui il genitore è davvero solo (per morte o allontanamento o irreperibilità dell’altro genitore o costituzione di un’altra famiglia) da quella in cui l’altro genitore naturale ha semplicemente altra residenza anagrafica. I genitori non conviventi che abbiano formato un nuovo nucleo familiare (genitore coniugato con altra persona o con figli avuti da persona diversa dall’altro genitore o genitori separati/divorziati) sono considerati componente aggiuntiva, tenendo in considerazione reddito e patrimonio del solo genitore esterno al nucleo familiare.

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