I.M.U.

CHE COS’È

IMU è l’acronimo di Imposta Municipale Unica. Ha sostituito la vecchia Ici, l’Irpef e le relative addizionali regionali e comunali calcolate sui redditi fondiari riferiti ad immobili non locati.

Comodato d’uso

Con la legge di Stabilità 2016, il proprietario che concede in comodato un’unità immobiliare non di lusso (quindi non rientrante nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9) ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori o figli), che la utilizzano come abitazione principale, ha diritto ad una riduzione del 50% della base imponibile su cui calcolare le imposte comunali IMU e TASI, a patto che sussistano le seguenti condizioni:

  • il contratto deve essere registrato presso un qualunque ufficio dell’Agenzia delle Entrate. La riduzione del 50% potrà essere applicabile solo dalla data di registrazione del contratto, che deve essere effettuata entro 20 giorni dalla sottoscrizione del contratto e che ha un costo di euro 232, 00 circa;
  • il comodante (il proprietario) deve possedere un solo immobile in Italia; il beneficio si applica anche se oltre all’immobile concesso in comodato, il comodante ha nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
  • il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.

Al fine di beneficiare della riduzione IMU per l’intera annualità 2016 (ossia a decorrere dal 1° gennaio 2016), è necessario che il contratto di comodato sia:

  • stato stipulato entro lo scorso 16 gennaio 2016. Si ricorda che, ai fini IMU, il mese si considera per intero se il possesso si è protratto per almeno 15 giorni (art. 9, comma 2, D.L. n. 23/2011);
  • registrato entro il 5 febbraio 2016, ossia entro 20 giorni dalla data di stipula dell’atto come previsto dal D.P.R. n. 131/1986 che disciplina l’imposta di registro.

Si tratta di una impostazione molto restrittiva che limita le possibilità del comodato gratuito a pochi casi: si deve essere proprietari di un solo immobile oppure di 2 immobili, gli immobili devono essere ubicati nello stesso comune e uno dei due deve essere necessariamente abitazione principale del proprietario. Con la condizione che l’immobile (o i due immobili) sia presente nello stesso comune dove il proprietario ha la residenza e la dimora abituale.

 

CHI DEVE PAGARE

Dovrà essere pagato dai proprietari di immobili o i titolari di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie.
In particolare sono soggetti all’IMU:

  • Il proprietario di immobili, cioè colui che ha il diritto di godere e disporre di una cosa in modo pieno ed esclusivo;
  • i titolari di usufrutto, consistente nella facoltà di godere e usare il bene “come se ne fosse il proprietario”;
  • i titolari di uso, consistente nella facoltà di servirsi dell’immobile, limitatamente ai bisogni della propria famiglia;
  • i titolari di abitazione, consistente nel diritto di abitare l’immobile solo per i bisogni del titolare del diritto e della sua famiglia;
  • i titolari di superficie, che consiste nell’edificare e mantenere una costruzione al di sopra (o al di sotto) di un fondo di proprietà altrui;
  • i titolari di enfiteusi, cioè il godimento di un bene altrui con l’obbligo di migliorarlo e di pagare un canone periodico;
  • l’ex coniuge assegnatario dell’immobile, a seguito di separazione, divorzio o annullamento di matrimonio, in quanto titolare del diritto di abitazione.
  • il locatario, cioè colui che fruisce del bene, nel caso di immobili concessi in locazione finanziaria (leasing) per tutta la durata del contratto;
  • il concessionario di aree demaniali (es., il concessionario di uno stabilimento balneare).

La legge di Stabilità 2014 ha previsto che non è più dovuta sull’abitazione principale (dimora abituale del contribuente o dei sui familiari) e relative pertinenze. L’unica eccezione riguarda il caso in cui l’immobile è indicato come di lusso, quindi rientrante nelle categorie catastali A/1, A/9 e A/8 per le quali continua ad applicarsi l’aliquota ridotta e la detrazione di 200 euro.
L’Imu resta invece in vigore sulla seconda casa.

ESENZIONI

Le esenzioni sono relative a talune tipologie di immobili quali:

  • abitazione principale;
  • unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari. (Dal 2016 l’assimilazione all’abitazione principale è estesa anche alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche se non hanno la residenza anagrafica);
  • alloggi sociali;
  • casa coniugale assegnata al coniuge separato/divorziato;
  • l’unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia (e similari).

È rimesso ai Comuni la facoltà di introdurre ulteriori equiparazioni all’abitazione principale.

Sono esenti i fabbricati rurali strumentali di cui all’art. 13, comma 8 D.L. 201/2011.

Terreni agricoli: Con la Legge di Stabilità 2016 è stata stabilità l’esenzione per i terreni nei comuni riportati nella circolare Giugno/1993 come montani o parzialmente montani (in caso di parziale delimitazione – PD – l’esenzione vale solo per i terreni nelle zone parzialmente delimitate). Sono inoltre completamente esentati i terreni di proprietà e condotti da CD e IAP con iscrizione previdenza agricola e i terreni agricoli nelle isole minori. La detrazione di Euro 200,00 che era stata introdotta per il 2015, per il 2016 è eliminata. È inoltre eliminata l’esenzione per i terreni agricoli concessi in fitto o comodato da CD o IAP ad altri CD o IAP.

QUANDO E COME SI PAGA

L’Imu dovrà essere pagata con modello F24 o bollettino di conto corrente postale nelle date del 16 giugno e del 16 dicembre.

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