COLF BADANTI BABYSITTER

CHE COS’È

Il CAF UIL offre un valido aiuto nella predisposizione di tutti i documenti idonei all’assunzione, variazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro domestico (colf, badanti, baby-sitter, ecc.) e nella compilazione dei prospetti paga mensili e dei bollettini trimestrali di versamento dei contributi, garantendo ai soggetti interessati il rispetto della norma e dei diritti/doveri riconosciuti dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro Domestico.

Presso il CAF UIL si può:

  • predisporre il contratto di assunzione e/o lettera di assunzione nel rispetto del CCNL in vigore;
  • compilare i prospetti paga mensili, la tredicesima mensilità ed il modello CU;
  • calcolare i contributi previdenziali e compilare trimestralmente i MAV per il versamento all’INPS;
  • predisporre ed aggiornare il prospetto ferie, malattia, maternità, infortunio;
  • predisporre il prospetto del trattamento di fine rapporto (T.F.R.) e, a seguito della cessazione di un rapporto di lavoro, la liquidazione delle competenze maturate;
  • predisporre le comunicazioni obbligatorie INPS.

CHI PUÃ’ UTILIZZARLO

Sempre più di frequente le famiglie manifestano la necessità di avere un supporto, presso la propria abitazione o quella di un loro familiare, che le aiuti nello svolgimento delle mansioni domestiche/familiari di carattere quotidiano.

A tale scopo è necessario instaurare un rapporto di lavoro che ne regoli e tuteli lo svolgimento. Le parti interessate sono:

  • datori di lavoro: le famiglie, le singole persone fisiche
  • lavoratori: persone di ambosessi che prestano assistenza domestica e/o familiare in seno alla famiglia, sia con mansioni generiche sia con qualifiche specifiche

COME E QUANDO PRESENTARLO

Come

Le comunicazioni obbligatorie che regolano il rapporto di lavoro domestico devono essere presentate all’INPS:

  • tramite il numero verde INPS 803.164 (da telefono fisso) o 06.164164 (con tariffe da mobile), con il codice PIN rilasciato dall’INPS con un’identità SPID o  una Carta Nazionale dei Servizi (CNS)
  • online sul sito www.inps.it con il codice PIN rilasciato dall’INPS o con un’identità SPID o  una Carta Nazionale dei Servizi (CNS)
  • tramite professionisti e/o soggetti abilitati al servizio, come il CAF UIL

Quando

Instaurazione rapporto di lavoro: entro le ore 24 del giorno che precede l’inizio del rapporto di lavoro.

Variazione contrattuale rapporto di lavoro in essere: fino a 10 giorni prima della variazione stessa (ore settimanali, mansioni e retribuzione).

Proroga rapporto di lavoro: entro 5 giorni dall’evento, specificando la nuova data di scadenza del contratto di lavoro.

Trasformazione rapporto di lavoro: entro 5 giorni dall’evento (da tempo determinato a tempo indeterminato).

Cessazione rapporto di lavoro: entro 5 giorni dall’evento, specificandone la motivazione.

Annullamento rapporto di lavoro: entro 5 giorni dall’evento, specificandone la motivazione.

DOCUMENTI DA PORTARE

Per qualsiasi servizio richiesto al CAF UIL, è necessario presentare, sia per il datore di lavoro che per il lavoratore:

  • codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate
  • documento d’identità in corso di validità
  • permesso di soggiorno, in corso di validità o in fase di rinnovo, in presenza di soggetti extra-comunitari
  • carta di soggiorno, in presenza di soggetti extra-comunitari
  • dati assistito, se non coincidenti con i dati del datore di lavoro

ERRORI E DIMENTICANZE

Cosa succede se non si trasmettono nei termini previsti le comunicazioni obbligatorie all’Inps?

Il datore di lavoro se omette o ritarda la comunicazione obbligatoria all’Inps, deve pagare una sanzione amministrativa all’Ispettorato del Lavoro (Direzione Territoriale del Lavoro), da € 100 fino ad € 500, per ogni lavoratore di cui non si è comunicata l’assunzione.

Se il lavoratore è cittadino extracomunitario e  senza permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto o revocato è applicabile una multa pari a 5.000 euro per ogni lavoratore occupato irregolarmente e la reclusione da 6 mesi a 3 anni ai sensi dell’art. 22, comma 12 del D.Lgs. 286/98.

Cosa succede se non si pagano i contributi?

Il datore di lavoro deve pagare una sanzione civile al tasso del 30% in base annua sull’importo evaso nel trimestre con un massimo del 60% (cosiddetto tetto). Raggiunto tale limite, sono dovuti gli interessi nella misura degli interessi di mora.

Cosa succede se si pagano i contributi in ritardo?

Il datore di lavoro se, spontaneamente ed entro i 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento, versa in ritardo i contributi, provvedendo a versare quanto dovuto entro i 30 giorni successivi a quello della denuncia spontanea, dovrà all’Inps una sanzione pecuniaria al tasso vigente alla data di pagamento, o di calcolo, sull’importo dovuto nel trimestre o sulla cifra residua da pagare. La sanzione così calcolata non può superare il 40% (cosiddetto tetto) dell’importo dei contributi dovuti. Raggiunto tale limite, sono dovuti gli interessi nella misura degli interessi di mora.

Altrimenti, si torna al punto 2.

L’INPS permette ai datori di lavoro domestico di rateizzare, a titolo di contributi e sanzioni, il versamento dei debiti contributivi previdenziali in fase amministrativa nei confronti della gestione dei lavoratori domestici dell’Istituto. Alla data di presentazione della domanda (modulo SC80) non devono risultare avvisi di addebito né deve essere stato attivato il recupero tramite gli agenti della riscossione o gli uffici legali dell’INPS.

Per maggiori informazioni modalità di rateizzazione dei debiti contributivi dei datori di lavoro clicca qui

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